Giurisprudenza e Prassi
SUBENTRO DOPO RISOLUZIONE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'AGGIUDICATARIO ORIGINARIO (110.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE QUARTA) Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio tramite scorrimento della graduatoria deve avvenire alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario; ne consegue l'illegittimità del provvedimento con cui la stazione appaltante impone al subentrante un corrispettivo parametrato al proprio ribasso di gara qualora quest'ultimo sia superiore a quello del contraente uscente e l'offerta sia ormai scaduta ex art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

