SUBCONTRATTO NELLA VIGENZA DEL D.LGS. 163/2006: CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DIRETTO E PENDENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER L'APPALTATORE PRINCIPALE (118.11)
Non sussiste l'obbligo né la facoltà della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto in favore del subcontraente qualora il contratto, per ragioni dimensionali (importo inferiore a 100.000 euro e al 2% dell'appalto principale), non sia qualificabile come subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006. Tale preclusione è rafforzata dalla pendenza di una procedura di concordato preventivo a carico dell'appaltatore, atteso che il pagamento diretto comporterebbe una lesione della par condicio creditorum per crediti sorti anteriormente alla domanda concorsuale.
"il valore della prestazione dedotta nel subcontratto in questione risulta essere sia inferiore a 100.000,00 euro, sia inferiore al 2% del valore delle prestazioni affidate con il contratto di appalto"; inoltre, "il pagamento diretto [...] non avrebbe potuto essere legittimamente effettuato [...] essendo necessario garantire il rispetto della par condicio creditorum, suscettibile di essere lesa in caso di illegittime prededuzioni dei crediti dell’impresa assoggettata ad una procedura concorsuale" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4596/2023).
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