SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO: IL CONTRATTO E' NULLO (119)
In tema di contratti di lavori pubblici, la disciplina del subappalto è informata a principi di ordine pubblico diretti a garantire la trasparenza e la qualificazione delle imprese; pertanto, l'autorizzazione prescritta dalla legge costituisce condizione di validità del contratto derivato. Qualora l'autorizzazione della stazione appaltante sia limitata a un determinato importo, il credito del subappaltatore non può eccedere tale soglia, risultando il contratto nullo per la quota eccedente ai sensi dell'art. 1418 c.c.
"La mancanza di preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante rende il subappalto viziato da nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con una norma imperativa (Cass. sez II 15.01.2014 n. 713; Cass. sez. I 16.04.2015 n. 7752; Cass. 06.04.2018, n.8481). [...] il contratto di sub appalto può ritenersi valido ed efficace solo entro tale limite [dell'autorizzazione], senza che abbiano alcuna rilevanza i precedenti citati da parte opposta [...] con conseguente rigetto della domanda monitoria svolta oltre il predetto limite di efficacia".
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