RIPETIZIONE DI INDEBITO E ONERE DELLA PROVA NEI PAGAMENTI ULTRA-SUBAPPALTO (118)
"Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (Cass. Civ. Sez. 3, n. 34427/2022). Ne consegue che, qualora sia accertata la ricezione di beni (a titolo di noli a freddo o di fornitura), il pagamento effettuato trova titolo in tale prestazione e la domanda di restituzione deve essere rigettata ove l'attore non dimostri di aver ottenuto un corrispettivo inferiore all'importo versato."
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