FORNITURA DI GAS MEDICINALI: L’OPERATORE PRIVO DELL'AUTORIZZAZIONE "AIC" HA L’ONERE DI DICHIARARE IN GARA IL RICORSO AL SUBAPPALTO NECESSARIO (119)
La mancata dichiarazione del subappalto cd. "necessario" o "qualificante", finalizzato a colmare la carenza di un requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis, non costituisce un vizio meramente formale, ma si traduce in un difetto strutturale dell’offerta tecnica idoneo a determinare l’esclusione dalla gara.
"Condizione per l’immissione in commercio sul territorio nazionale dei medicinali è che essi abbiano ottenuto “un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007” (art. 6, comma 1, d. lgs. n. 219/2006).
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Secondo la consolidata giurisprudenza, l’operatore economico ha l’onere di dichiarare espressamente la volontà di avvalersi del c.d. subappalto “necessario”, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in quanto si tratta di modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione (Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761; id. sez., 1 luglio 2022, n. 5491).
Va, pertanto, condiviso il pertinente richiamo giurisprudenziale operato dalla stazione appaltante, che ha ricordato come il subappalto necessario rappresenti – unitamente all’avvalimento - uno dei “moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione” e che la giurisprudenza lo considera un elemento essenziale dell’offerta."
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