Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE (105.3.C-bis)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Con i contratti di cooperazione, servizio e/o fornitura, la legge fa riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, nello specifico, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento; i terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto, ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione (T.A.R., Trentino-Alto Adige Trento, Sez. I, n. 166/2020).

L’istituto previsto dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 - ai sensi del quale “le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: .... le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto” -, proprio perché si configura come derogatorio rispetto alla generale disciplina del subappalto, è evidentemente ancorato ai medesimi presupposti applicativi, a cominciare dalla determinazione contenutistica della prestazione eseguibile mediante il ricorso all’impresa «convenzionata»; in tale ottica, il riferimento della disposizione alle «prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari» non assume valenza restrittiva della portata applicativa della previsione, come avverrebbe se si ritenesse che esso implica la necessità che l’utilità della prestazione ridondi ad esclusivo vantaggio, in senso materiale, dell’impresa affidataria piuttosto che dell’Amministrazione, ma allude alla direzione «giuridica» della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario (C.d.S., Sez. III, n. 5068/2019).

Orbene, l’art. 5 del Capitolato richiede espressamente la disponibilità di una specifica articolazione territoriale solo per il servizio affissioni e il contratto continuativo di cooperazione stipulato tra S…. S.r.l. e O…. S.r.l. consente all’aggiudicataria di rispettare tale prescrizione della lex specialis.

Infatti, come dedotto dalla difesa comunale, dal tenore del contratto in questione – interpretato alla luce delle premesse costituenti parte integrante dello stesso - si desume che sussiste tra la controinteressata e O…… S.r.l. un rapporto continuativo, espressione di un collegamento stabile e generale, non confinato allo svolgimento della singola concessione, nell’ambito del quale le prestazioni contrattuali, a differenza del subappalto, sono svolte direttamente a favore di S…. S.r.l. e solo indirettamente a favore del contraente pubblico, nel rispetto, quindi, di quanto stabilito dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016.

La ricorrente, del resto, non ha fornito elementi concreti atti a dimostrare che la società cooperante O…. S.r.l. sarà chiamata ad eseguire una parte della prestazione oggetto del contratto di concessione stipulato da S…. S.r.l.

Al contrario, attraverso il contratto collaborativo de quo la società O…. S.r.l. si limita a procurare all’aggiudicataria i mezzi per l’esecuzione di una parte della prestazione oggetto di concessione, ovvero tutte le risorse necessarie, tra cui, in particolare, lo sportello operativo.

Alla luce degli atti di causa, quindi, non può ritenersi non veritiera la dichiarazione, resa in gara dall’aggiudicataria, con cui quest’ultima afferma di essere in grado di mettere a disposizione del Comune di ….. i mezzi necessari all’esecuzione della concessione, con specifico riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 5 del Capitolato.

Per le stesse ragioni, peraltro, non è ravvisabile nemmeno il denunciato inadempimento alle disposizioni del disciplinare di gara da parte della aggiudicataria.

Le censure, pertanto, vanno respinte, così come non merita positiva valutazione la richiesta di condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente formulata in sede di ricorso introduttivo.



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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.