COMMITTENTE AUTORIZZATO DALL'APPALTATORE A PAGARE DIRETTAMENTE I SUBAPPALTATORI: CONFIGURA UNA FACOLTÀ ALTERNATIVA DI ADEMPIMENTO
In tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto del pagamento diretto al subappaltatore non comporta il superamento del principio di autonomia dei rapporti contrattuali, restando la Stazione Appaltante estranea alle vicende del subappalto. L'eventuale accordo transattivo tra committente e appaltatore che preveda il pagamento diretto delle imprese subappaltatrici, in assenza di una specifica volontà di obbligarsi verso queste ultime (delegatio promittendi), attribuisce alla Stazione Appaltante la mera veste di destinatario del pagamento (adiectus solutionis causa) e non conferisce al subappaltatore azione diretta verso il committente.
"Quanto al merito dell’impugnazione, la società appellata ha rilevato che: a) la lamentata violazione dell’art. 18, comma 3 bis, della legge n. 55 del 1990 costituiva doglianza proposta, per la prima volta, in sede di appello e, pertanto, doveva essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; in ogni caso, era infondata, in quanto il Tribunale aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di subappalto di opere pubbliche, secondo i quali l’autorizzazione al subappalto non determina l’instaurazione di un rapporto diretto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore;
[...] ricevere la autorizzazione del creditore all’adempimento di una prestazione tramite pagamento in favore di un terzo (creditore del creditore) non ha il significato giuridico di assumere l’obbligo di effettuare tale pagamento nei confronti del terzo, trattandosi, piuttosto, di una facoltà alternativa di adempimento dell’obbligazione nei confronti del creditore (riconducibile alla previsione di cui all’art. 1188 c.c. [...]".
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