Giurisprudenza e Prassi

Obbligo subappalto integrale per categorie a qualificazione obbligatoria non possedute

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

È legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico che, in relazione a una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, ometta di dichiarare il subappalto necessario per l'intero importo della stessa qualora non disponga della relativa classifica richiesta. La dichiarazione di subappalto parziale non è idonea a sanare il difetto di qualificazione, né tale omissione può essere oggetto di soccorso istruttorio, comportando una inammissibile rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'offerta in violazione del principio di autoresponsabilità e della par condicio.

Condividi questo contenuto:
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...