Giurisprudenza e Prassi
Interessante
LEGITTIMO L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI A LAVORATORI AUTONOMI SENZA CONFIGURARE SUBAPPALTO VIETATO (119.1)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In tema di appalti pubblici, la distinzione tra subappalto e contratto di lavoro autonomo o collaborazione coordinata risiede nell'assenza, in quest'ultima ipotesi, di alterità organizzativa tra appaltatore e collaboratore. Non integra una violazione del divieto di subappalto integrale l'esecuzione del servizio affidata a una pluralità di lavoratori autonomi sprovvisti di autonoma organizzazione d'impresa, purché l'aggiudicataria inserisca tali prestazioni nella propria organizzazione, mantenendo il coordinamento generale, programmatico e la responsabilità verso la stazione appaltante.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

