PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE: CON IL FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, IL SUBAPPALTATORE ASSUME LA VESTE DI CREDITORE CONCORSUALE (118)
In tema di appalto di opere pubbliche, il meccanismo di pagamento diretto al subappaltatore delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis, e non quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore. In tale eventualità, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.
"[...] questa Corte ha chiarito che il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a se guito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi dell'art. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso conte nute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto (Cass., 27/7/2022, n. 23447; Cass. 28/7/2022, n. 23642; anche Cass. 24/7/2024, n. 20603)."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

