DIRITTO DI ACCESSO DEL SUBAPPALTATORE AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO DEI SAL DELL'APPALTATORE PRINCIPALE
Il subappaltatore di opere pubbliche ha diritto di accedere, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, alla copia della documentazione contabile (nella specie, certificati di SAL straordinari ex art. 26 d.l. n. 50/2022) afferente al rapporto tra Stazione Appaltante e appaltatore principale, trattandosi di atti che, seppur inerenti a rapporti interni, attengono all'esecuzione dei lavori e rivestono un ambito di rilevanza pubblicistica.
L'Amministrazione e il giudice amministrativo in sede di rito accesso non possono compiere valutazioni prognostiche sull'efficacia probatoria o sulla decisività del documento nel futuro giudizio civile, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la tutela della posizione del subcontraente.
"In via generale, in giurisprudenza è stato affermato che: “Il subappaltatore è in astratto portatore di un apprezzabile e differenziato interesse all’accesso alla documentazione inerente l’appalto, in particolare in relazione all’eventuale esigenza di tutelare la propria posizione di subcontraente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero dell’appaltatore” (Tar Piemonte, I Sezione, sentenza del 24 aprile 2004, n. 1175).
- In particolare, la condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “La giurisprudenza ha già riconosciuto in situazioni del tutto analoghe il diritto all’accesso, precisando - ad esempio - che la ditta subappaltatrice dell’impresa titolare di un contratto di appalto di opere pubbliche (nella specie, lavori di ristrutturazione del centro storico di un comune) ha diritto di acceso, ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla copia del registro di contabilità, trattandosi di documentazione che, seppure afferente a rapporti interni tra stazione appaltante e appaltatore (e quindi formalmente privatistica), attiene tuttavia al contratto e all’esecuzione dei lavori e quindi ad un ambito di rilevanza pubblicistica, giacché attraverso l’esecuzione delle opere l’amministrazioni mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali (C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253); è stato altresì ammesso il diritto di accesso (C.d.S., sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301) anche con riferimento agli atti utilizzati ai fini dell’esercizio del diritto di recesso ex art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, da qualificarsi come documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, quindi, non sottratti all’obbligo di ostensione.” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 5 settembre 2007, n. 4645);
- in tema di accesso difensivo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pur ritenendo necessaria la prova di un nesso di strumentalità particolarmente stringente tra l’istanza ostensiva e le esigenze difensive rappresentate, ha avuto modo di precisare che: “La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4)."
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