Giurisprudenza e Prassi

STIPULA DEL CONTRATTO MEDIANTE CORRISPONDENZA: LEGITTIMA SOLO PER AFFIDAMENTI SOTTO I 40.000 EURO (32.14)

ANAC DELIBERA 2025

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno specifico scambio di lettere, anche a mezzo di posta elettronica certificata, è ammessa esclusivamente nei casi di procedura negoziata ovvero per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Trattandosi, nel caso di specie, di una procedura aperta conclusa con un affidamento di importo superiore a sei milioni di euro, detta modalità semplificata di perfezionamento contrattuale prospettata dalla ASL deve ritenersi inapplicabile.

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati