Giurisprudenza e Prassi

STIPULA CONTRATTUALE - DECORSO TERMINE - SVINCOLO OE FACOLTATIVO (32.8)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2021

Considerato, che secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio “Il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione per la sottoscrizione del contratto non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio-sollecitatorio e derogabile (eventualmente anche in ragione della necessità di completare l'acquisizione della documentazione necessaria). Laddove la stipulazione non avvenga in tale termine, all'aggiudicatario è riconosciuto il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio nascente dalla sua offerta (con il rimborso delle spese contrattuali documentate e ferma, in presenza dei relativi presupposti, l'eventuale responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione). Tuttavia, ove l'impresa intenda conseguire il contratto, reputandolo vantaggioso o comunque opportuno, ha la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo. Per contro, l'Amministrazione, a seguito del decorso del termine anzidetto (e in assenza di formale comunicazione dell'aggiudicatario), non perde la facoltà di concludere il negozio, ma, laddove persista il pubblico interesse sotteso all'attivazione della procedura concorsuale, può ed anzi è tenuta a stipulare il contratto con l'aggiudicatario” (T.A.R. Liguria, sez. I, 22/03/2021, n. 248);

Ritenuta, pertanto, la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l’obbligo del Comune di T. di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza del ricorrente e risultando parimenti evidente l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.


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