Giurisprudenza e Prassi

EFFETTO SOSPENSIVO SULLA STIPULA DEL CONTRATTO – CESSAZIONE - RINVIO CAUSA SENZA CONCEDERE MISURE CAUTELARI (32.11)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

L’art. 32, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che in caso di proposizione di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Tuttavia nel prosieguo la medesima norma prescrive che l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice rinvia la causa ad altra data senza concedere misure cautelari, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. (..) Tutto ciò non senza considerare quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016 il quale, con specifico riferimento agli accordi quadro, prevede che il termine dilatorio non avrebbe comunque potuto condizionare la stipula dei contratti applicativi, come evidenziato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto (cfr. in termini Tar Lazio, Roma, III, 7.6.2019, n. 7444).

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...