Giurisprudenza e Prassi

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA ENTI TERZI: L’OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RESTA ESCLUSIVAMENTE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico, ai sensi dell'art. 1372 c.c., l'unico soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo nei confronti dell'appaltatore è la stazione appaltante committente, con esclusione di ogni responsabilità diretta dell'Ente finanziatore, il cui ruolo rimane confinato al rapporto di erogazione dei fondi con l'ente attuatore. Nemmeno il fallimento della stazione appaltante o l’inerzia nell'erogazione dei fondi vincolati possono giustificare un'azione diretta dell'appaltatore verso l'Amministrazione finanziatrice, non configurandosi tra tali soggetti alcun vincolo contrattuale o rapporto "trilatero" legittimante.

"L’esistenza della convenzione tra la [...] e [...] S.p.a. non incide sulla natura bilaterale del contratto di appalto stipulato da quest’ultima, in qualità di stazione appaltante [...]

Quanto, poi, alla dichiarazione di fallimento della società committente, a nulla rileva il dettato dell’art. 72 L.F., norma che legittima la sospensione dell’esecuzione del contratto ovvero il suo sciogliersi da parte del Curatore, senza che da tanto sia possibile desumere l’assunzione dell’obbligazione in capo ad un soggetto terzo, in questo caso la estraneo al rapporto contrattuale."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)