OPERATIVITÀ DELLO STANDSTILL PROCESSUALE E DIVIETO DI STIPULA DEL CONTRATTO (18.4)
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la proposizione di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare determina l'inefficacia temporanea del potere della stazione appaltante di stipulare il contratto (c.d. standstill processuale). Tale automatismo legislativo, impedendo il perfezionamento del vincolo negoziale fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare, esclude l'attualità di un pregiudizio grave e irreparabile, rendendo improcedibile o infondata l'istanza di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. per difetto di periculum in mora.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

