VIOLAZIONE STAND STILL PERIOD - NO VIZIO DI AGGIUDICAZIONE (32.9)
Quanto alla violazione del cd. stand still period (art. 32 co. 9 codice dei contratti: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”), essa sussiste. Infatti l’aggiudicazione è stata resa immediatamente operativa quale “reviviscenza” del contratto annullato; come si è detto, peraltro, tale reviviscenza equivale sul piano pratico alla conferma “ex nunc” del contratto precedentemente stipulato con effetto sostanzialmente novativo in rapporto a un contratto annullato in sede giurisdizionale.
La violazione del periodo di stand still, tuttavia, è, nel caso di specie, ininfluente e non può determinare di per sé l’annullamento del contratto. Il periodo di sospensione della stipula di cui all’art. 32 co. 9 cit., infatti, è strumentale alla possibilità di esperire i mezzi di tutela giurisdizionale (e, in particolare, in sede cautelare) e non implica l’inefficacia del contratto se non è accompagnata da altri vizi “propri” dell’aggiudicazione definitiva (v. art. 121 co. 1 lett. c c.p.a.).
In tal senso, si è appunto affermato che “la violazione della clausola di stand still non è apprezzabile quale autonomo vizio dell’aggiudicazione, potendo al più concorrere a cagionare la caducazione dell’aggiudicazione e del contratto in concomitanza con le ulteriori condizioni di cui all’art. 121 comma 1 lett c) c.p.a.” (Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2019, n.4087; T.A.R. Napoli, sez. V, 05/01/2022, n.78; T.A.R. Bologna, sez. II, 09/02/2021, n.103).
In mancanza, quindi, di vizi propri dell’aggiudicazione, la violazione del termine di stand still non può determinare né l’annullamento degli atti di gara né la pronuncia di inefficacia del contratto.
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