Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE PERIODO STAND STILL - NON E' DA SOLA SUFFICIENTE ALL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE (32)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La violazione del periodo di stand still non è da sola sufficiente alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

Infatti, l’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. richiede, a tale ultimo fine, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi art. 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni:

- che la violazione “abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto”;

- che tale violazione, “aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.

In sintesi, la violazione del termine di stand still non è da sola sufficiente all’annullamento dell’aggiudicazione, né consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c) e comma 4, c.p.a..

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DECRETO: il presente provvedimento;
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