Giurisprudenza e Prassi

SPESE GENERALI - NECESSARIE GIUSTIFICAZIONI SE BASSE

TAR LIGURIA SENTENZA 2020

L’offerta della aggiudicataria ha evidenziato spese generali per un ammontare pari al 2,80 %.

Si tratta di un valore estremamente esiguo che si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10, che prevede l’importo delle spese generali in una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.

Tale norma, pur essendo derogabile, richiede, allorquando lo scostamento rispetto ai valori dalla stessa indicati sia particolarmente significativo, un’adeguata indagine e giustificazione in sede di anomalia dell’offerta.

Una simile indagine è mancata, onde la fondatezza del motivo.

Non persuadono, in proposito, le repliche delle controparti.

Si sostiene che l’attendibilità dell’offerta deve essere valuta nella sua globalità. L’affermazione è condivisibile, ma va precisata.

Nel caso in cui venga posta in discussione la remuneratività dell’offerta, è sufficiente anche una sola voce che da sola renda l’offerta non remunerativa per determinarne l’anomalia.

Nella specie, ove l’entità delle spese generali fosse eccedente l’importo indicato in offerta per raggiungere i valori contemplati dall’art. 32 d.p.r. 207/10, risulterebbe compromesso l’utile dell’appalto.

E’ evidente che sul punto sarebbe stata necessaria una puntuale verifica di anomalia.

Si eccepisce dalle controparti che le spese generali possono essere “spalmate” su più contratti, con la conseguenza di una loro possibile riduzione. La tesi non persuade.

Da un primo punto di vista, l’art. 32, comma 4, d.p.r. 207/10 contempla una serie di spese che non possono essere tutte riferibili alla organizzazione dell’appaltatore nel suo complesso, ma che afferiscono il singolo contratto.

Da altro punto di vista, la stessa aggiudicataria ha indicato nei propri bilanci un importo delle spese generali che si attesta intorno al 15% (doc ti nn. 22 e 23 prod. Ricorrente 22 ottobre 2020).

In conclusione, a fronte di questi dati la verifica di anomalia dell’offerta avrebbe dovuto svolgere una puntuale analisi.

Del pari fondato si appalesa il quinto motivo.

Avendo la aggiudicataria indicato un importo della franchigia particolarmente elevato lo stesso avrebbe dovuto essere indagato in sede di anomalia dell’offerta.

Quanto più alto è il valore della franchigia (cioè quello degli interventi “gratuiti”, in quanto ricompresi nelle prestazioni contrattualmente dovute, senza specifica remunerazione aggiuntiva), tanto meno conveniente è l’appalto per l’affidatario.

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