Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLIATA DESCRIZIONE PRODOTTO (68)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2020

La giurisprudenza ha condiviso un approccio di tipo sostanzialistico, inteso a rintracciare la conformità ai parametri e/o alle specifiche tecniche richiesta dalla disciplina di gara, ogniqualvolta si tratti di assumere in considerazione prodotti o macchinari in concreto analoghi (T.A.R. Marche, sez. I, 7 settembre 2020 n. 518; T.A.R. Lazio, sez. III, 25 novembre 2019 n. 13499; T.A.R. Lazio, sez. III 5 novembre 2019 n. 12675; Cons. St., sez. III, 5 giugno 2019 n. 3778), tanto anche con precipuo riferimento ai dispositivi medici (Cons. G.A.R.S. 20 luglio 2020 n. 634; Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020 n. 3081). Invero, la descrizione tecnica del parametro di valutazione e/o della specifica tecnica ha lo scopo di precisare il contenuto del bene ricercato in fornitura, senza però che la stessa possa risultare asservita ad inutili limitazioni. Per cui, il bene chiesto in fornitura, da un lato, onde identificarne le caratteristiche essenziali, non può rimanere troppo generico e vago; ma, al contempo, dall’altro lato, al fine di non restringere la concorrenza, non può essere troppo specifico e definito nel dettaglio minuto. Ratio delle procedure di evidenza pubblica è proprio quella di consentire il libero confronto concorrenziale, nell’interesse invero concordante sia degli operatori economici, che in tal modo accedono, a parità di armi, al mercato del tipo di monopsonio, sia delle amministrazioni appaltanti, che possono reperire nel mercato il migliore prodotto possibile.

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