STIPULA CONTRATTO - IMPOSSIBILE REVOCARE AGGIUDICAZIONE A POSTERIORI.
La ricorrente impugna la determinazione con la quale il Comune di Firenze ha revocato la aggiudicazione intervenuta a sua favore del servizio di verifica degli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, deducendo che la stessa sarebbe intervenuta in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto di affidamento.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a.
La stipula del contratto segna infatti lo spartiacque fra la giurisdizione amministrativa sul procedimento di affidamento e quella ordinaria sul rapporto contrattuale.
A ciò si aggiunga che dopo la stipula del contratto l’amministrazione perde il potere di revocare la aggiudicazione e l’eventuale atto che porti tale nomen juris deve essere qualificato come recesso sulla cui validità ha cognizione il g.o.
Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
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