Giurisprudenza e Prassi

CURRICULA TEAM DI LAVORO - SOTTOSCRIZIONE - SUFFICIENTE QUELLA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Considerato che:

- come sopra riportato, la lex specialis di gara dispone, in generale e senza eccezioni, che tutte le dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 debbano essere sottoscritte da parte del legale rappresentante dello stesso;

- la possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” è, peraltro, espressamente consentita dal più volte citato art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, nell’ambito della generale finalità di semplificazione della documentazione amministrativa che caratterizza le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; in tal caso il dichiarante assume la piena responsabilità delle informazioni contenute nella dichiarazione incorrendo, nel caso in cui le stesse non siano veritiere, nelle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 dello stesso DPR;

- l’apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata è stata ritenuta dalla giurisprudenza idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 38 del DPR 445 del 2000 (a tenore del quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”) anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza (da ultimo, TAR Lazio, sez. IIII, 8 febbraio 2021 n. 1595, che sul punto richiama Consiglio di Stato, sentenza n. 4676/2013);

- non possono, pertanto, essere condivise le eccezioni di parte resistente; l’impugnato provvedimento espulsivo è, infatti, motivato con esclusivo riferimento alla mancanza, nei curricula presentati, delle sottoscrizioni e dei documenti di identità dei singoli professionisti, così che ogni questione inerente la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché la corretta formulazione della dichiarazione ex DPR 445/2000 non può essere in questa sede presa in considerazione, costituendo una inammissibile motivazione postuma; né, alla luce delle superiori considerazioni, quanto affermato dall’art. 16 del disciplinare può essere interpretato nel senso di ritenere necessaria, a pena di esclusione, la sottoscrizione del curriculum da parte di ogni singolo professionista del team proposto, ponendosi tale interpretazione in contrasto con il tenore letterale del disciplinare;

- risultano, pertanto, ininfluenti ai fini del decidere i documenti depositati da parte ricorrente oltre i termini di cui all’art. 55 c.p.a., così che non vi è luogo a pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità della relativa produzione.



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