Giurisprudenza e Prassi

FIRMA DIGITALE NON APPOSTA - SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO (101)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Rileva il Collegio come la Sezione VII del Consiglio di Stato, con recente sentenza 22 gennaio 2025, n. 498, resa in riforma della pronunzia di questa Sezione, 6 dicembre 2024, n. 22081, nel richiamare – su fattispecie pienamente sovrapponibile a quella che ha dato luogo all’odierna controversia – i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione stessa in casi analoghi (ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024), ha ribadito che “per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.

Lo stesso Giudice d’appello ha, quindi, affermato che “i suddetti principi si applichino anche al caso all’esame, atteso che (i) la candidata ha compilato il form online e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; (iii) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; (iv) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda”.

Conseguentemente, con la pronunzia in rassegna è stata ritenuta “illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità”; e ciò in quanto l’Amministrazione, “resasi conto dell’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la candidata sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle di emendare il vizio”.

Nel soggiungere che “solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione”, è stato rilevato che “alla luce di quanto poc’anzi evidenziato in fatto, è risultato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall’Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse “definita”.

Il Giudice d’appello ha, quindi, concluso per l’illegittimità del bando, “per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio”; e ciò anche in considerazione del fatto che “come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall’Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione”.



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