Giurisprudenza e Prassi

MANCATA RIPRESA DOPO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI: INADEMPIMENTO DELL'APPALTATRICE (121.4)

TRIBUNALE BOLOGNA senSENTENZA 2023

È inadempiente l’impresa appaltatrice che non riprende i lavori di ristrutturazione dopo l’interruzione disposta con ordine di sospensione dal Direttore Lavori, nonostante la previsione della scadenza del termine contrattuale, e abbandona definitivamente il cantiere, in una fase in cui le opere non eseguite o ancora da completare ammontano a circa il 30% di quelle complessive previste dal contratto.

Nella fattispecie in esame è stato riconosciuto all’appaltatrice il credito dalla stessa vantato relativo al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora saldati, nonostante la mancata realizzazione dell’intera opera, spettando legittimamente all’impresa la remunerazione per le opere effettivamente realizzate. Tale credito è stato compensato con quello vantato dalla committente a titolo di risarcimento del danno subito per l’indisponibilità dell’immobile nel periodo successivo alla scadenza del termine contrattuale fissato per il completamento delle opere.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)