MANCATA RIPRESA DOPO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI: INADEMPIMENTO DELL'APPALTATRICE (121.4)
È inadempiente l’impresa appaltatrice che non riprende i lavori di ristrutturazione dopo l’interruzione disposta con ordine di sospensione dal Direttore Lavori, nonostante la previsione della scadenza del termine contrattuale, e abbandona definitivamente il cantiere, in una fase in cui le opere non eseguite o ancora da completare ammontano a circa il 30% di quelle complessive previste dal contratto.
Nella fattispecie in esame è stato riconosciuto all’appaltatrice il credito dalla stessa vantato relativo al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora saldati, nonostante la mancata realizzazione dell’intera opera, spettando legittimamente all’impresa la remunerazione per le opere effettivamente realizzate. Tale credito è stato compensato con quello vantato dalla committente a titolo di risarcimento del danno subito per l’indisponibilità dell’immobile nel periodo successivo alla scadenza del termine contrattuale fissato per il completamento delle opere.
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