Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI: TERMINI NON SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

La sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentuno (come disposto dall’art. 54 comma 2 cod. proc. amm. ai sensi del quale “I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno”), è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, che, inerendo ad una attività procedimentale, è sottratto alla sospensione feriale.

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