Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER PREGIUDIZIALITÀ TRA ESCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 2024

Sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., tra il giudizio di impugnazione dell'aggiudicazione di una gara e il giudizio, pendente in grado di appello, avente ad oggetto l'esclusione dalla medesima procedura del ricorrente. La definizione della legittimità del provvedimento espulsivo costituisce infatti l'antecedente logico-giuridico indispensabile per la valutazione della pretesa annullatoria rivolta contro gli atti conclusivi della gara.

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