SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI E ONERE DELLA PROVA DELLE RISERVE: LA NORMATIVA APPLICABILE A UN CONTRATTO DI APPALTO DEL 1981
In tema di appalto di opere pubbliche, l'illegittimità della sospensione dei lavori che si protragga oltre i limiti fissati dall'art. 30 del D.P.R. n. 1063/1962 non esonera l'appaltatore dall'onere di provare il danno nelle singole voci della riserva, non potendo la Consulenza Tecnica d'Ufficio assumere carattere esplorativo in assenza di idonea produzione contabile. Il ritardo nel collaudo, pur se ingiustificato rispetto ai termini della L. n. 741/1981, non comporta un risarcimento forfettario o automatico, ma deve essere commisurato al danno effettivamente subito e provato.
"Per i primi sei mesi, quali durata massima della sospensione di cui all’art. 30, D.P.R. 1063/1962, dunque, la sospensione è legittima. Per i restanti tre anni e mezzo, diversamente, non vi è giustificazione all’inerzia dell’Amministrazione [...] non si tratterebbe in ogni caso di un risarcimento liquidato in via forfettaria, ma comunque commisurato al danno effettivamente patito, di talché è dirimente l’assenza di qualsiasi produzione documentale che quantifichi le maggiori spese di esecuzione".
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