SOSPENSIONE DEI LAVORI PROTRATTA PER INERZIA DELLA STAZIONE APPALTANTE: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO A FAVORE DELL'APPALTATORE (107.2)
La perdurante sospensione dei lavori non può ricondursi all’impresa, perché soltanto la stazione appaltante aveva il dovere di eliminare gli ostacoli che bloccavano la ripresa delle attività oggetto di appalto.
L’Amministrazione, omettendo l’adozione di una perizia di variante nei termini contrattuali, ha violato il dovere di cooperazione discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attuando tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ. n. 25554/2018).
Infatti, la Corte di Cassazione sulla cooperazione del creditore in caso di varianti ha affermato che l’elaborazione di varianti in corso d’opera si configura come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore e tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi.
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