Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEI LAVORI ILLEGITTIMA: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E ONERE PROBATORIO (160)

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SENTENZA 2026

In materia di sospensione illegittima dei lavori, mentre le spese generali infruttifere e la lesione dell'utile possono essere determinate in misura forfettaria e presuntiva, "le voci di cui alla lettera c) [art. 160 D.P.R. 207/2010, ndr] non sono state correttamente quantificate dal CTU, non risultando applicati i parametri della norma medesima che àncora il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte al valore reale all’atto della sospensione - dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori - e non a quello di stima". Pertanto, in assenza di documentazione redatta dalla Direzione Lavori o di prova equivalente, tali voci di danno non possono essere liquidate.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)