Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE CAUTELARE PARZIALE PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI NELLE UNIVERSITÀ

CONS. STATO Ordinanza 2024

Ai fini del contemperamento dei contrapposti interessi in sede cautelare, è legittima la sospensione parziale dell'esecutività di una sentenza di primo grado per assicurare la regolare esecuzione di un servizio essenziale per l'amministrazione, purché tale sospensione non impedisca la prosecuzione della verifica di anomalia e degli ulteriori adempimenti amministrativi volti all'eventuale cambio appalto, i cui esiti devono essere comunicati al giudice del merito.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)