Giurisprudenza e Prassi

SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE – RICORSO IMPROCEDIBILE.

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Humanities S.r.l. - Procedura per l'affidamento dei Servizi di erogazione di programmi di formazione manageriale per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" - Lotto 3, Progettazione ed erogazione di strumenti ed attività di training e learning relativamente al modello delle competenze: Area Persone e Relazionl" - Importo a base d'asta: Euro 2.700.000,00 - S.A.: Ferservizi S.p.A.

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del regolamento di precontenzioso, sono improcedibili le istanze di precontenzioso in caso di sopravvenuta carenza di interesse delle parti. tale dichiarazione (analogamente a quanto si verifica in sede processuale) "presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis cons. st., sez. iv, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355)' (cons. stato, sez. v, 4 febbraio 2019, n. 827); ritenuto che, a fronte dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell'istante, vada dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla disamina delle questioni da quest'ultimo sollevate. la h. s.r.l., infatti, anche in caso di trattazione dell'istanza di precontenzioso in relazione ai profili non accolti dalla sa in sede di autotutela, non potrebbe ottenere alcun vantaggio o utilità ulteriore, sia perché ha già ottenuto l'aggiudicazione della gara sia perché la sua posizione di quarta in graduatoria rimarrebbe inalterata. basti evidenziare che, anche nell'ipotesi in cui la sa considerasse equipollenti i certificati richiesti con il titolo di psicologo ed assegnasse all'istante il punteggio tecnico massimo per tale voce (id est quello che le era stato attribuito dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta), la h. potrebbe riottenere il punteggio di 82,225 (invece di 79,206 punti), ma si collocherebbe comunque dopo il r.t.i. costituendo, che ha ottenuto 85,301 punti (ed il cui punteggio non è stato contestato dall'istante). pertanto, la società odierna istante non vanta un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia da parte dell'autorità;

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;