Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE PER SOMMA URGENZA - ISTITUTO NON UTILIZZABILE PER ATTIVITA' DI MERA MANUTENZIONE ORDINARIA (140)

ANAC ATTO 2024

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex CO. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Da quanto agli atti si rileva come l'intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di interventi stradali usuali quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza; inoltre, la tempistica prevista anche qualora si trattasse di somma urgenza non è coerente con il dettato normativo.

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
MANUTENZIONE ORDINARIA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-quater) del Codice: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e so...
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...