Giurisprudenza e Prassi

ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA - ADEMPIMENTI SPOSTATI POST STIPULA CONTRATTO

TAR LAZIO SENTENZA 2020

Si appalesa del tutto infondato anche il ricorso per motivi aggiunti con il quale parte ricorrente, dopo aver avuto accesso alla documentazione concernente i rapporti tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario successivi all’aggiudicazione, enuclea una serie di presunti inadempimenti del controinteressato che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre l’amministrazione a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione ovvero a risolvere il contratto pretendendo di sindacare la futura fase esecutiva del contratto e di sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul concessionario.

Ma soprattutto, i rilievi effettuati dal consorzio ricorrente non tengono conto del fatto che il contratto di concessione non è stato ancora stipulato e che il servizio viene svolto in via d’urgenza, per giunta in un contesto del tutto peculiare come quello della pandemia da Covid 19 che notoriamente ha contribuito a rallentare sia gli adempimenti amministrativi che le attività materiali.

Le specifiche contestazioni mosse in relazione alla fase esecutiva del contratto non sono, pertanto, ad oggi attuali e laddove dovessero divenirlo a seguito della stipula del contratto, le stesse rientrerebbero con ogni probabilità nella sfera di cognizione del giudice ordinario.

Se è vero, infatti, che l’esecuzione anticipata del contratto è idonea a far sorgere gli obblighi contrattuali inerenti lo svolgimento del servizio, è anche vero che trattandosi di una consegna in via d’urgenza l’amministrazione, nella sua veste di contraente, è legittimata, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, a valutare l’esatto adempimento delle suddette obbligazioni secondo correttezza e buona fede tenendo conto della situazione contingente e rinviando determinate verifiche al momento della sottoscrizione del contratto.

A conferma di quanto rilevato sopra, si evidenzia che dove l’amministrazione ha inteso anticipare talune obbligazioni contrattuali previste dalla convenzione al momento dell’esecuzione anticipata lo ha espressamente stabilito nello schema di convenzione. Si rileva, infatti, che l’art. 11 dello schema di convenzione, prevede, infatti, che la garanzia debba essere prodotta “in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo processo verbale”.

Nella fattispecie, pertanto, anche le doglianze relative alla costituzione della garanzia definitiva si appalesano infondate. La stessa è stata, infatti, costituita prima dell’avvio del servizio. Pertanto, alcuna decadenza dall’aggiudicazione avrebbe potuto/dovuto essere dichiarata in ragione del fatto che è la mancata costituzione della garanzia definitiva ad essere individuata quale causa di decadenza e non il mancato rispetto del termine per la produzione dei relativi documenti, termine che ammette senz’altro una proroga da parte della Stazione Appaltante.

Il Collegio ritiene che, tutte le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti, relative a presunti inadempimenti dell’aggiudicatario sono allo stato infondate in quanto dedotte in un momento precedente la sottoscrizione del contratto, in una situazione in cui il servizio viene svolto in via d’urgenza con i limiti intrinseci connessi all’esecuzione anticipata.



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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
GARANZIA DEFINITIVA: L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli...
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