Giurisprudenza e Prassi

CONFRONTO A COPPIE E SOGLIE DI SBARRAMENTO: IL RUOLO DELLA DISCREZIONALITA' DELLA P.A.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Venendo alle soglie di sbarramento, esse costituiscono lo strumento a disposizione della stazione appaltante, in un’ottica di semplificazione della procedura, per non considerare quelle offerte che non posseggono determinati standard qualitativi minimi, ritenuti essenziali per la regolare esecuzione del contratto.

Quando l’aggiudicazione del contratto avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, l’amministrazione può discrezionalmente attribuire importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico, fissando soglie minime di punteggio al di sotto delle quali le offerte non vengono valutate.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa nel senso dell’ammissibilità delle soglie di sbarramento per i punteggi da dare all’offerta tecnica alla stregua del diritto europeo, riconoscendo che tale facoltà risponde alla suindicata esigenza qualitativa della stazione appaltante, precisano tuttavia che “Come emerge dal considerando 90 della suddetta direttiva e dal suo articolo 67, paragrafo 4, tali criteri devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, al fine di garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte e quindi un’effettiva concorrenza” (Corte giust. UE, sez. IV, 20 settembre 2018, C-546/16, § 31).

Va poi ricordato il principio cardine in base al quale la scelta del criterio di aggiudicazione e del connesso metodo di valutazione delle offerte rispecchia valutazioni di amplissima discrezionalità, finalizzato al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, che impinge nel merito dell’azione amministrativa ed è soggetta al sindacato del giudice amministrativo entro i limiti della manifesta illogicità, dell’arbitrarietà o della fissazione di criteri non trasparenti o intellegibili (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30 gennaio 2024, n. 927; sez. V, 18 agosto 2023, n. 7811; Cons. St., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 107).

Di là dai casi di previsioni di per sé irragionevoli, non pertinenti o, comunque, sproporzionate rispetto alla natura ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento o ostative al regolare svolgimento del confronto concorrenziale, deve riconoscersi alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri e dei parametri di valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico, incombendo sull’operatore escluso l’onere di fornire quantomeno un principio di prova in relazione alla natura irragionevole, sproporzionata o anti concorrenziale dei criteri di valutazione posti dall’Amministrazione a legge di gara.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...