Giurisprudenza e Prassi

SOGLIA DI ANOMALIA: ILLEGITTIMA LA MODIFICA DELLE SPESE GENERALI SVOLTA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (97)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

La soglia di anomalia non è altro che un criterio discriminante con il quale le stazioni appaltanti individuano le offerte anomale dei concorrenti.

L’ordinamento, al fine di garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione tramite la procedura di gara, consistente nella scelta del migliore contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, ha introdotto regole convenzionali per stabilire le ipotesi nelle quali un’offerta è affetta da anomalia.

Va inoltre precisato che, secondo costante e condivisa giurisprudenza, il giudizio espresso dall'amministrazione appaltante sull'anomalia di un’offerta è tipica espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo di legittimità al di fuori del caso di esiti manifestamente illogici o di travisamenti del fatto (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2024, n. 1968: Id., sez. V; 26 gennaio 2024, n. 850; questa Sezione, 2 agosto 2023, n. 4738).

Sul punto, l’ANAC ha precisato che: “la valutazione richiesta alla stazione appaltante con riguardo alla congruità dell’offerta deve essere condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, all’incidenza dell’utile di gestione, nonché alle spese generali” (Delibera ANAC n. 341 del 5 aprile 2018), ritenendo “legittima l’esclusione di un concorrente che, nel corso della procedura di verifica dell’anomalia, non aveva presentato adeguate giustificazioni in ordine ad alcuni specifici aspetti (quali, tra l’altro, la mancata indicazione dell’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa) non esplicitati nell’offerta” (Delibera n. 262 del 26 marzo 2019).

Le spese generali di un appalto - che in fase progettuale sono, di norma, computabili per un ammontare pari all’incirca al 15% dell’importo dell’appalto - si suddividono in spese fisse e spese variabili, tra le quali si annoverano: le spese per la redazione del contratto; l’imposta di registro, le polizze fideiussorie, i costi di sede ed organizzazione. Queste voci compongono l’ammontare complessivo dei costi complessivi di un appalto che i concorrenti devono stimare secondo una stima previsionale ma comunque puntuale anche allo scopo di attestare la liceità e la congruità dell’offerta, a fortiori in fase di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 d. lgs 50/2016.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
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