Coerenza tra decimali delle offerte e calcolo soglia di anomalia
In tema di appalti pubblici, l'applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 deve avvenire in modo integrale e letterale, senza che la stazione appaltante possa operare correttivi o forzature che modifichino il confronto concorrenziale. Ne consegue che, se la lex specialis impone la presentazione delle offerte economiche con quattro cifre decimali, la stazione appaltante è tenuta a mantenere tale precisione numerica in tutti i passaggi intermedi del calcolo della soglia di anomalia, risultando illegittimo il troncamento alla seconda cifra decimale che azzeri le differenze infinitesimali fornite dai concorrenti.
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