Giurisprudenza e Prassi

SOTTOSCRIZIONE OFFERTA - SOGGETTO CESSATO - NON AMMESSA

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2020

Gli amministratori di una società di capitali conservano la rappresentanza legale della stessa fino alla nomina e all’accettazione formalizzata dell’incarico da parte dei nuovi amministratori (art. 2385 c.c.). Pertanto, fino al momento in cui non si perfeziona la nuova nomina, i precedenti amministratori possono porre in essere tutti gli atti di gestione ordinaria dell’impresa, ivi inclusi quelli funzionali alla partecipazione ad una gara pubblica.

L’iscrizione nel registro delle imprese (nel caso di specie, della nomina del nuovo amministratore) non ha efficacia costitutiva ma meramente dichiarativa, rileva cioè ai soli fini dell’opponibilità ai terzi della vicenda societaria oggetto di iscrizione e non ai fini della produzione degli effetti giuridici della vicenda medesima, i quali scaturiscono direttamente e immediatamente dalla manifestazione negoziale contenuta nella delibera assembleare. L’iscrizione, in altre parole, quale forma di pubblicità legale, ha ad oggetto una manifestazione negoziale già perfezionata e già produttiva di effetti, e risponde all’esclusiva finalità di precostituire una presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’evento societario da parte dei terzi, precludendo a costoro la possibilità di eccepire di averne ignorato in buona fede l’esistenza.

Nel caso di specie, la cessazione dell’amministratore uscente e la nomina del nuovo amministratore (con la contestuale accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo) sono state deliberate dall’assemblea dei soci il 31 dicembre 2019, e da quella data hanno prodotto interamente i propri effetti; ciò comporta che, al momento della sottoscrizione dell’offerta (14 gennaio 2020), l’amministratore cessato era privo di ogni potere rappresentativo della società; la successiva iscrizione della delibera assembleare nel registro delle imprese, avvenuta il 4 marzo 2020, ha prodotto l’unico effetto di rendere l’evento conoscibile erga omnes, ma è proprio da tale conoscenza che la stazione appaltante ha desunto, correttamente, che l’offerta era stata sottoscritta da un rappresentante senza poteri ed era pertanto priva di un requisito essenziale, essendo carente “della necessaria dichiarazione negoziale volta alla costituzione del rapporto giuridico con la stazione appaltante”.

In presenza di una carenza essenziale dell’offerta, il soccorso istruttorio non sarebbe stato consentito e giustamente la stazione appaltante non l’ha esercitato, tenuto conto che l’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016 prevede il ricorso a tale istituto soltanto per sanare carenze di elementi formali della “domanda”, “con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”.

La spendita di falsi poteri rappresentativi da parte dell’amministratore cessato, posta in essere attraverso la sottoscrizione dell’offerta, presenta oggettivamente profili di non veridicità, tali da giustificare anche l’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f.bis del d. lgs. n. 50/2016, secondo cui “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto […[ l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. Va anche notato che analoghe dichiarazioni non veritiere sono state reiterate dal medesimo amministratore (cessato) anche nell’ulteriore corso della procedura di gara quando, persino dopo l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina del nuovo amministratore, egli ha continuato a intrattenere rapporti con la stazione appaltante spendendo la propria qualità di “Legale rappresentante, Presidente CdA e Direttore tecnico della Società Ecoteam s.r.l.” (cfr. nota Ecoteam del 18 marzo 2020, in sede di verifica dell’anomalia, All. 9 Ministero).



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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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