Giurisprudenza e Prassi

DIPARTIMENTI UNIVERSITARI – SONO OPERATORI ECONOMICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La questione riguarda la qualificazione dei Dipartimenti universitari (e, segnatamente, di quelli che strutturano, in virtù della disciplina statutaria, l’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), sotto il profilo della riconducibilità alla categoria di “operatori economici” ammessi “a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, ai sensi degli artt. 45 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A tal fine, importa rammentare che l’art. 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici definisce l’operatore economico come “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica […] che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

Privilegiando il dato sostanziale, la disposizione – in attuazione dei principi eurounitari (cfr. il considerando n. 14 della Dir. 2014/24/UE; il considerando n. 49 della Dir. 2014/23/UE e il considerando n. 17 della Dir. 2014/25/UE) – è orientata ad assumere un concetto lato della nozione, tale da ricomprendervi – nei limiti dell’affidamento dei terzi e della responsabilità patrimoniale, che postula la personalità giuridica - qualunque aggregazione riconducibile ad unità economica, sia esso persona o ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

La disposizioni eurounitarie, dunque, sembrano non accogliere una nozione di “operatore economico che offre servizi sul mercato” ristretta agli operatori dotati di un’organizzazione d’impresa, né introdurre condizioni particolari per porre limitazioni preclusive delle procedure di gara in ragione della forma giuridica e dell’organizzazione interna degli operatori economici: è infatti nell’interesse della concorrenza, la cui cura è obiettivo primario del diritto UE, assicurare la partecipazione più ampia di offerenti a una gara d’appalto (cfr. CGCE, sentenza 19 maggio 2009, causa C 538/07).

Non è, perciò, necessario – quando si tratti di strutture organizzate – il carattere della personalità giuridica: è invece (necessario e) sufficiente un adeguato grado di autonomia organizzativa, contabile e dispositiva, tali da supportare – nella concreta prospettiva del contratto di cui si verte – un’autonoma “offerta” di prestazioni.

Ciò posto, va osservato che, relativamente alla struttura organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II, quale definita dalle previsioni statutarie ed in coerenza all’art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), i Dipartimenti rappresentano articolazioni interne e “strutture portanti” dell’Ateneo, create in adesione a principi di autonomia, decentramento e di sussidiarietà (artt. 6, comma 2, e 29, comma 1 dello Statuto, approvato con D.R. n. 1660 del 15 maggio 2012); sono retti da un Direttore che siede nel Senato accademico (art. 18, comma 1, lett. b); gestiscono risorse per attività di ricerca (art. 19, comma 2, lett. o); svolgono attività di ricerca scientifica, didattiche, formative, nonché le correlate ed accessorie attività rivolte all'esterno (art. 29, comma 1, lett. a), b) e c); godono, a tal fine, di “autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare”, nonché “autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità” e proprie dotazioni strumentali (art. 29, comma 6); possono “stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi” (art. 29, comma 13, lett. e); hanno loro organi (Consiglio, Giunta e Direttore: art. 29, comma 14).

Da tale configurazione è, per quanto concerne il diritto dei contratti pubblici e dunque dal punto di vista della stazione appaltante e degli altri aspiranti contraenti, consentito dedurre che – nei limiti della riconosciuta autonomia organizzativa, negoziale e contabile, che fa capo (nel rispetto della autonomia universitaria garantita dalla Costituzione (cfr. art. 33) – i Dipartimenti rappresentano articolazioni interne dell’Università all’occorrenza abilitate – impregiudicati, dal punto di vista degli assetti universitari, i necessari rapporti interni di legittimazione a contrarre come di provvista finanziaria e contrattuale; e ferme comunque la responsabilità patrimoniale dell’ente e l’ineludibile responsabilità contabile di chi agisce - ad offrire per conto della rispettiva Università degli studi prestazioni sul mercato concorrenziale, senza l’esplicitato e formale coinvolgimento dell’Ateneo di appartenenza nella procedura di formazione del contratto. Altrimenti detto, un tale coinvolgimento è necessario per le appena indicate ragioni, ma la sua previa esplicitazione non appare indispensabile per i fini di scelta del contraente qui in questione.

Alla luce di ciò, la pur necessaria “ratifica” da parte del Rettore dell’operato del Dipartimento di Scienze Politiche definisce i detti necessari rapporti interni, ferma restando (nei termini e sotto le responsabilità che si sono dette) la sufficiente idoneità della domanda di partecipazione alla procedura evidenziale in contestazione.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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