Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE SULLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ IN HOUSE: E' COMPETENTE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

In materia di società a partecipazione pubblica, il sindacato sugli atti di nomina degli organi societari spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo meno la natura privatistica dell'ente anche qualora la selezione sia procedimentalizzata.

"Occorre premettere che “la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale” (cfr., più di recente, Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32465; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6616).

Tale caratteristica non viene meno in caso di società c.d. in house providing, in funzione dell'esistenza di un “controllo analogo” del Comune nei confronti della società. Invero, il c.d. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica; tuttavia questa relazione interorganica non incide affatto sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante. In altre parole, la natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell'approccio funzionale seguito in sede europea, nell'ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 luglio 2025, n. 6472).

In particolare, la società in house, pur costituendo una longa manus dell’Amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata dotata di una autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio; confutata la tesi della “neutralità della società pubblica” e abbracciata l’opposta teoria della “neutralità della qualità pubblica del socio”, si ritiene che la veste societaria implichi l’assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario e, quindi, la natura intrinsecamente privatistica dell’ente associativo.

Tale seconda tesi è stata recepita con nettezza dal legislatore, che all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha stabilito che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del medesimo decreto «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

Le società partecipate, ivi comprese quelle c.d. in house, hanno, quindi, assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate, solo a fini disciplinari, enti pubblici solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415).

Premesso quanto sopra, per costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale le azioni concernenti la nomina (o la revoca) di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 22 luglio 2025, n. 14516 e T.A.R. Umbria, sez. I, 15 marzo 2024, n. 194, che richiamano il principio di diritto enunciato da Cass. civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, n. 24591)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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