Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' PERENTORIO E IL MANCATO RISPETTO COMPORTA L'ESCLUSIONE (101.1)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

La S.A. ha giustamente motivato l’esclusione dell’operatore economico ricorrente sulla base dell’art. 101, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 a mente del quale “L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”.

Ciò attiene alla omissione dell’adempimento prescritto, che doveva necessariamente realizzarsi nel rispetto del termine di gg. 10 assegnato ai sensi dell’art. 101, comma 2, il quale, in ossequio alle esigenze di speditezza della procedura, pone un termine finale perentorio e impedisce che il soccorso istruttorio possa essere procrastinato e favorire il concorrente che sia rimasto inerte all’invito rivoltogli (cfr. TAR Campania, sez. I, 4 maggio 2025, n. 3744).

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, altresì, che “il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. L’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063).

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