Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - VALIDO SOLO SE LA CAUZIONE HA DATA CERTA ANTERIORE AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (101.1)

ANAC PRASSI 2025

La stazione appaltante ha ritenuto che solo per il lotto n. 1 l'o.e. fosse in possesso della dovuta garanzia fideiussoria costituita prima della scadenza delle offerte e pertanto ne ha disposto l'esclusione dal lotto n. 2.

L'o.e. precisava che per effetto del refuso contenuto nell'art. 9 della lex specialis sopra richiamato, secondo cui viene prevista due volte l'indicazione "lotto 1" nella quantificazione della garanzia (invece che una volta lotto 1 e una volta lotto 2), ciò avrebbe ingenerato confusione nella compagnia di Assicurazione nel predisporre la polizza.

La condotta della stazione appaltante risulta corretta alla luce del principio per cui il soccorso istruttorio, relativamente al deposito della cauzione provvisoria, debba ritenersi possibile e valido solo laddove la cauzione de qua abbia data certa anteriore a quella di presentazione delle offerte, sanando così solo una mera carenza formale.

Come osservato dalla giurisprudenza di riferimento infatti "il soccorso istruttorio non va a buon fine e l'operatore economico deve essere escluso se, come nella fattispecie in esame, la cauzione provvisoria è stata formata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, poiché la circostanza che si consenta ad uno degli operatori di giovarsi di un termine più lungo per l'acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, potendo ad esempio spuntare condizioni economiche più favorevoli, determina una lesione della par condicio dei concorrenti" (ex multis Cons. Stato V, sent. 12.2.2024 n. 1365).

Il refuso contenuto nel citato art. 9 non può - ragionevolmente e sempre con l'uso della diligenza richiesta in tali casi giustificare l'errore in cui l'istante afferma essere incorsa la compagnia assicurativa che ha rilasciato la cauzione. In via dirimente, infine, si osserva che, alla luce del generale principio di autoresponsabilità del concorrente, lo stesso avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nella predisposizione della documentazione allegata all'offerta e correggere gli eventuali errori in cui fossero incorsi i propri collaboratori: come è noto ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e possibili errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione, di conseguenza, l'operatore economico che partecipa ad una procedura di gara, soggiace a particolari obblighi di diligenza che devono essere osservati nei rapporti con l'amministrazione (ex multis Cons. Stato V, sent. n. 2372 del 12.3.2014).


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