Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - RISCONTRO TARDIVO - ERRORE SCUSABILE - LEGITTIMA NON ESCLUSIONE (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La questione sottoposta al Collegio ruota intorno ad un unico punto: il ritardo di 52 minuti nella presentazione della documentazione richiesta al RTI mediante il soccorso istruttorio.

Si tratta di un ritardo, da un lato irrilevante, dall’altro lato scusabile.

Irrilevante, in quanto non è in alcun modo messa in dubbio la perentorietà del termine previsto dalla norma sul soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016), che, come noto, connette l’esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, vista la necessità di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente.

Nel caso qui esaminato, il ritardo di pochi minuti nella presentazione della documentazione richiesta non ha prodotto alcun effetto pratico negativo sulle operazioni di gara, che sono andate avanti senza alcun impedimento. Si è così potuto appurare che non sussisteva alcuna ragione ostativa alla partecipazione del RTI alla procedura di gara.

Più volte questa Sezione ha affermato che la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario; in questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180).

Sono poi state addotte ragioni più che plausibili volte a giustificare l’innocuo ritardo nella presentazione della documentazione. Ragioni (malfunzionamento della rete derivante dalla esecuzione di lavori per l’installazione della fibra ottica nel Comune di Barletta) che, nella peculiare situazione, dovevano essere valutate dalla Stazione appaltante, come ha in modo condivisibile osservato il giudice di prime cure.



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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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