Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO: QUANDO NE RICORRONO I CASI, LA STAZIONE APPALTANTE E' OBBLIGATA AD ATTIVARLO (101.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Come affermato da una delle prime pronunce in tema, l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha accresciuto la centralità dell’istituto del soccorso istruttorio, ampliandone ambito, portata e funzioni e superando talune incertezze della prassi operativa (così Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870, citata anche dall’appellante).

Un primo chiarimento normativo si deve alla distinzione, che si evince dal primo comma dell’art. 101, tra “soccorso integrativo o completivo” della lett. a) e “soccorso sanante” della lett. b), preceduta dalla previsione che “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci […]”:

- sia, dal punto di vista quantitativo, per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa al momento della partecipazione alla gara con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;

- sia, dal punto di vista qualitativo, per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della stessa domanda di partecipazione alla procedura di gara e dello stesso documento di gara unico europeo, nonché della documentazione già trasmessa.

La portata chiarificatrice, ed in parte anche innovativa, della norma si desume dall’impiego dell’indicativo presente (“assegna”) - che ribadisce che il ricorso al soccorso istruttorio, alle condizioni ivi previste, è obbligatorio per la stazione appaltante - nonché dalla possibilità insita nel soccorso “sanante” di porre rimedio anche alle “omissioni” della domanda di partecipazione alla gara e del DGUE.

L’obbligatorietà del soccorso istruttorio in sede procedimentale comporta che quando questo non sia stato attivato dalla stazione appaltante - secondo la scansione temporale dettata dall’art. 101, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 - e la mancata attivazione sia denunciata in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo, che ritenga fondata la censura, fa luogo al c.d. “soccorso istruttorio processuale”, consentendo - nell’ipotesi in cui si controverta del possesso di un requisito speciale di partecipazione - di confermarne il possesso e/o fornirne la comprova nel corso del giudizio.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)