Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO – OMISSIONE DI ELEMENTO ESSENZIALE OFFERTA - NON AMMESSO (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Questa Sezione del Consiglio di Stato ha più volte chiarito, in conformità all’insegnamento impartito dall’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 19, in relazione al regime vigente anteriormente al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, come il soccorso istruttorio sia doveroso solo ove si contesti la mancanza di un elemento formale (e non essenziale) dell’offerta e riguardi elementi il cui obbligo di indicazione non sia stato specificato da previsioni chiari e univoche della legge di gara (da ultimo, Cons. Stato, V, 4 aprile 2019, n. 2219). Il soccorso istruttorio ha, infatti, come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. di Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005), in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta, ivi compresi quelli “essenziali ai fini della valutazione tecnica” (Cons. Stato, V, n. 2219/2019, cit.). Il principio è rimasto immutato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che l’art. 83, comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici esclude in radice che le irregolarità essenziali dell’offerta economica e dell’offerta tecnica possano beneficiare del soccorso istruttorio (tra altre, Con. Stato, V, 13 febbraio 2019, n.1030; VI, 16 aprile 2018, n. 2253).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...