Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - MANCATA INTEGRAZIONE NEL TERMINE CONCESSO - LEGITTIMA ESCLUSIONE (83.9)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

La giurisprudenza amministrativa ha affermato nei seguenti termini che la disciplina del soccorso istruttorio riconnette direttamente la sanzione dell’esclusione dalla gara al mancato riscontro alla richiesta di regolarizzazione formale formulata dalla stazione appaltante.

In particolare, è stata affermata “la natura perentoria del termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (su tutte, Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015, cit.). Il che risulta del resto coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’attuale art. 83, comma 9, il quale espresse prevede: ‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020).

Il fatto che la PA abbia richiesto, con riguardo al suddetto profilo di irregolarità, l’integrazione della dichiarazione sostitutiva mediante l’attivazione dello specifico strumento del soccorso istruttorio, ha reso pienamente operante nella procedura evidenziale per cui è causa il regime normativo che regola tale istituto, ivi inclusa la clausola di esclusione espressamente prevista dal richiamato art. 83, comma 9, c.c.p.

Il mancato riscontro della società controinteressata alla richiesta di integrazione documentale in questione non può, dunque, essere superato dalla disposizione della lex specialis che consentiva alla stazione appaltante di chiedere eventuali integrazioni documentali agli operatori economici partecipanti alla gara. Infatti, risulta che la PA – proprio con riguardo alla mancata indicazione, nella documentazione amministrativa, del nominativo del professionista incaricato per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione – abbia disposto in favore di tutti gli operatori economici concorrenti l’integrazione delle rispettive dichiarazioni sostitutive, attivando, in data 12 marzo 2021, l’istituto del soccorso istruttorio.


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