Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - L'ERRORE MATERIALE DEVE ESSERE RICONOSCIBILE SECONDO UN CRITERIO DI NORMALITA' (83)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Occorre rilevare che l’onere di attivazione del soccorso istruttorio, coerentemente alla sua ratio, per pacifica giurisprudenza, sorge allorquando dall’analisi della documentazione prodotta in sede di gara emergano errori formali (es.: dichiarazioni palesemente discordanti e/o contraddittorie) o aspetti meritevoli di approfondimento.

D’altra parte, è noto che, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale idoneo a far scaturire l’obbligo di richiedere chiarimenti e/o di correzione d’ufficio, “occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo” (fra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558). Tale impostazione trova conferma anche nei più recenti arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma, mutatis mutandis, riferibili anche ai requisiti di partecipazione – per cui “sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente” (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752).

In altri termini, affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.

Ebbene, nel caso di specie, da una lettura della dichiarazione resa dall’odierna ricorrente nel proprio DGUE e da una disamina complessiva della documentazione dalla stessa prodotta in gara non era rinvenibile – a giudizio del Collegio - alcun elemento e/o indizio tale da poter far presumere l’esistenza di un errore, caratterizzato dal requisito della riconoscibilità (e dunque oggettivamente riscontrabile con l’ordinaria capacità di analisi) in merito all’importo dei “servizi di punta” ivi dichiarati.

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