Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - GARANZIA BANCARIA - NON NECESSARIA SECONDA GARANZIA SE O.E. RIENTRA NELLE PMI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

La stessa giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la seconda referenza ben può essere non prodotta per legittime ragioni ossia allorché l’impresa, specie se non di grandi dimensioni, decida di intrattenere rapporti con un solo istituto bancario. E tanto in ossequio al fondamentale principio della libertà di impresa (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2183). In questa direzione soccorre proprio il citato art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede come anticipato che, se l’impresa non può dimostrare la propria serietà e stabilità finanziaria attraverso uno dei mezzi di cui all’allegato XVII, parte I (dichiarazioni bancarie, bilanci e fatturato globale), può comunque ricorrere a “qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Il codice dei contratti autorizza dunque direttamente la surrogabilità di tali referenze bancarie. Trattasi di norma primaria idonea, come già detto, ad eterointegrare la legge di gara.

Sotto il profilo sub 7.6.5. (referenza bancaria surrogabile anche in sede di soccorso istruttorio), pure la legge di gara autorizzava del resto il ricorso a tale istituto (soccorso istruttorio) nella parte in cui l’art. 13 del disciplinare afferma che simili carenze sono sanabili laddove ciò non comporti “una carenza sostanziale del requisito”. In questa direzione: “La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti”. Più in particolare: “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione … sono sanabili”. Soltanto “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio” ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie dal momento che il requisito della stabilità, come si vedrà al punto che segue, è stato poi alternativamente e idoneamente dimostrato dalla odierna società appellante. Dunque si trattava, in ogni caso, di “requisito preesistente” e non acquisito solo successivamente ossia in corso di gara.

Deve inoltre ritenersi, nel caso di specie, che si rientrava nell’ipotesi di soccorso sanante delineato da questa stessa sezione con sentenza n. 7870 del 21 agosto 2023, tipologia di soccorso questo “che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa”.

Conferma di quanto appena evidenziato si rinviene infine in quel dato orientamento, sempre di questa sezione (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7752), secondo cui: “in ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (Consiglio di Stato sez. V, 17 marzo 2022, n. 1936)”.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...