Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE OBBLIGHI ASSUNZIONALI - AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2023

Deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa.

In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

A prescindere dunque dai richiami giurisprudenziali in merito al principio di autoresponsabilità svolti dalla parte ricorrente, ciò che il Collegio deve verificare, alla luce dell’ampia soccorribilità di carenze documentali portata dalla normativa speciale in materia di contratti pubblici, è unicamente se quanto oggetto del soccorso istruttorio sia elemento integrante il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, uniche ipotesi di soccorso vietato, e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di irregolarità di documentazione depositata o di vera e propria omissione della produzione documentale.

D’altronde, anche a confutazione della tesi della ricorrente, l’art. 83, comma 9 cit. è chiaro nel prevedere non solo la possibilità che le dichiarazioni siano “integrate o regolarizzate”, ma anche che siano “rese”.

Se così è, nel caso che occupa, ad avviso del Collegio deve preferirsi l’opzione interpretative per cui, nel caso di specie, le dichiarazioni omesse da parte dei progettisti, riuniti in RTP (Coproject S.T.P. s.r.l., Ing. Danilo Attilio, e l’arch. Alessandro Muro), quale mandante, potessero poi essere rese in sede di soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni omesse infatti attengono all’osservanza di obblighi di legge, in generale, da parte dell’aggiudicatario e, con particolare riferimento all’impegno “di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)”; si coglie pienamente dunque come tale profilo assume rilevanza solo in caso di aggiudicazione e per l’eventualità di nuove assunzioni in sede di esecuzione del contratto, di tal che, per cui tale dichiarazione dovrebbe poter essere assunta con soccorso istruttorio.

Sotto questo profilo è senz’altro vero che l’art. 47, comma 4 cit. fa riferimento all’assunzione dell’obbligo in esame quale “requisito necessario dell'offerta”, ma due ordini di ragioni depongono nel senso dell’applicabilità, quantomeno nel caso di specie, del soccorso istruttorio.

In primo luogo, appare al Collegio che il riferimento all’offerta contenuto nella norma in esame non assuma carattere propriamente tecnico in rapporto a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice in relazione a ciò non può essere oggetto di soccorso istruttorio, apparendo tale riferimento invero riferibile più che all’offerta, alla domanda di ammissione, come momento di partecipazione alla gara.

Ciò può essere avvalorato dalla circostanza normativa per cui la norma in esame, prima di riferirsi alla dichiarazione di “assunzione dell’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”, fa riferimento “all'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,”; da tale indicazione può derivare come il richiamo all’offerta possa ben intendersi nel senso del momento della presentazione della domanda.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...