Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA IRREGOLARE E INATTENDIBILE - NON E' AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER PAR CONDITIO (101.3)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2023

Alla luce di molteplici imprecisioni ed inesattezze, foriere di incertezza complessiva sul contenuto dell’offerta, il collegio ritiene di dover richiamare il generale principio di autoresponsabilità, ribadito nella delibera dell’ANAC n. 370 del 27 luglio 2023, in forza della quale: “La carenza dell’offerta economica e dell’offerta tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto. In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell’offerta ricade sull’operatore economico.”

Traendo ispirazione da tale principio, ove si riconoscesse l’operatività del soccorso istruttorio anche nei casi, come quello in esame, in cui l’irregolarità tocchi (nel caso di specie in più punti e sotto vari profili) la formulazione dell’offerta tale da renderla inattendibile, verrebbe pregiudicato l’interesse di tutti gli aspiranti a che venga premiato, oltre ai requisiti tecnici, economici, morali e professionali, anche un prerequisito di ordine generale ravvisabile in un certo grado (minimo) di diligenza nella fase prodromica rispetto alla presentazione e cioè durante la fase di predisposizione dell’offerta medesima (in senso conforme a TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 3709 del 2020).Al riguardo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che nel bilanciamento tra i due principi del favor partecipationis e della par condicio, il primo è recessivo rispetto al secondo (Consiglio di Stato sez. V, 29/04/2019, n.2720), salvo che l’errore commesso sia indotto da un comportamento della stazione appaltante, perché in tal caso la prevalenza del principio del favor partecipationis trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara.

Nel caso di specie, però, le regole di gara erano chiare e, quindi, l’errore deve essere ascritto unicamente alla ricorrente, con la conseguenza che il principio del favor partecipationis non può ritenersi prevalente ed è destinato a soccombere rispetto a quello della par condicio dei partecipanti e a quello di autoresponsabilità.

Le considerazioni appena svolte non mutano neppure alla luce delle novità recate dal nuovo Codice dei contratti pubblici che, benchè non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, nondimeno può sostenere nella decisione fungendo da supporto interpretativo.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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