Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA IN ESUBERO - SANZIONE DELL’IRRILEVANZA - NULLITA' DELLA CLAUSOLA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Nel caso di specie, il precetto sulla “forma” dell’offerta, non solo non è immediatamente riferibile alla cura di interessi pubblici sostanziali e rilevanti (essendo lo stesso semplicemente diretto a non “appesantire” la leggibilità delle offerte), ma è anche incompleto, atteso che, come condivisibilmente osservato in primo grado esso non indica i margini laterali.

Ora, anche a voler ritenere accertato che il font utilizzato sia lievemente più piccolo di quello imposto dal bando, è del pari pacifico che la mancanza di qualsivoglia indicazione sui margini rende lo scostamento ininfluente o comunque irrilevante, salva prova contraria. La prova contraria non può essere, tuttavia, quella offerta dall’appellante, che ritrascrive l’offerta utilizzando i margini originariamente prescelti dall’offerente, quanto quella che dimostra, senza tema di smentita, che anche il pieno utilizzo del margine massimo consentito dal programma di scrittura non avrebbe consentito di rispettare i limiti dimensionali imposti dal bando. Prova quest’ultima non fornita, né accennata dall’appellante.

Ad abundantiam il Collegio osserva che clausole come quelle di specie dovrebbero ritenersi nulle poiché in violazione dell’art. 83 comma 8 e del principio di tassatività delle clausole di esclusione ivi positivizzato. A mente della disposizione citata “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

L’Adunanza Plenaria ha di recente chiarito che la nullità della clausola escludente contra legem, ora prevista dall’art. 83, comma 9, del codice, dev’esser intesa come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti ed applicabilità del regime di rilevabilità d’ufficio giusto quanto previsto dall’art. 31 c.p.a.). La nullità della clausola da un lato non si estende al bando nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), d’altro impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi (cosi A.P. 16 ottobre 2020, n. 22).

Ebbene, la clausola che ricollega all’offerta debordante (rispetto ai requisiti dimensionali imposti) la sanzione dell’irrilevanza della parte (in ipotesi) esuberante deve ritenersi nulla ove interpretata nel senso che essa impone alla Commissione aggiudicatrice prove e accertamenti specifici, o addirittura una ritrascrizione dei contenuti con il format predefinito, pur dinanzi ad un’offerta che rispetta il limite massimo di pagine, in assenza di problema alcuno di leggibilità. Non essendo ragionevole che la scelta della migliore offerta possa essere agganciata, in assenza – ripetesi - di problemi di leggibilità, al font con la quale essa è redatta.

Potrebbe obiettarsi che l’irrilevanza della parte esuberante non è sanzione equiparabile all’espulsione. A tale obiezione è tuttavia agevole replicare che l’offerta, ancor più ove formalmente contingentata, è in ogni sua parte essenziale e rilevante per la valutazione del rapporto qualità/prezzo, talchè lo stralcio di una parte di essa non può che renderla monca e dunque inutilizzabile, in primis nell’interesse dell’amministrazione la quale evidentemente necessita di un progetto di prestazione o lavori rispondente a tutte le esigenze e prescrizioni fissate negli atti di gara e non ad una sola parte di esse.


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